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Segnali di località e localizzazione

Generalità

Sono impiegate per localizzare i punti del territorio ai fini della circolazione stradale. Sono segnali di località obbligatori e sono impiegati per indicare il nome del centro abitato, hanno valore anche per segnalare implicitamente il limite di velocità e il divieto di segnalazioni acustiche (artt. 142/1 e 152/6 Cod. Str.) e quindi non è necessario l'impiego dei corrispondenti segnali di prescrizione (art. 131/4 del Regolamento).

Il nome della località deve essere riportato per intero, senza abbreviazioni (art. 131/5 del Regolamento). Se la località ha nome composto, l'iscrizione può essere riportata su due righe (art. 131/5 del Regolamento). Se la località è una frazione, il nome del comune può figurare al di sotto del nome di località, tra parentesi e in formato ridotto (art. 131/5 del Regolamento). Il segnale di fine centro abitato è costituito da:

  • un segnale di località con fondo bianco e scritte nere, barrato obliquamente in rosso con barra posta dall'alto a destra verso il basso a sinistra (art. 131/6 del Regolamento)
  • un segnale di conferma con fondo blu e iscrizioni in bianco, recante i nomi di due o tre località successive integrati dalle rispettive distanze in chilometri

Non devono essere usati per indicare l'ingresso nel territorio comunale, per questo scopo possono essere impiegati i segnali territoriali a fondo marrone

Forma

Tali segnali hanno forma rettangolare

Dimensioni

  • per installazione laterale altezza 70/120 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della località
  • per installazioni al di sopra della carreggiata altezza 90/160 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della località

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